Passa la legge sul legittimo impedimento, ecco il testo

L'Aula della Camera ha approvato la legge sul legittimo impedimento che permette al premier e ai ministri di evitare i processi che li vedono imputati per 18 mesi. Il testo, approvato con 316 voti a favore, 239 contrari e 40 astenuti. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato.
17 AGO 20
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PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del deputato CONSOLO

Modifica all'articolo 420-ter del codice di procedura penale in materia di impedimento a comparire

Presentata l'8 maggio 2008
Onorevoli Colleghi! - I conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato conseguiti negli ultimi anni alla decisione di taluni giudici di non considerare impedimento assoluto, per gli effetti di cui all'articolo 420-ter del codice di procedura penale, il diritto-dovere di un membro del Parlamento di assolvere il mandato parlamentare attraverso la partecipazione in Assemblea alle votazioni (così è stato per il caso dell'onorevole Previti, così anche il caso dell'onorevole Matacena) impongono al Parlamento - a mio modesto avviso - di affrontare senz'altro la questione di fondo del necessario bilanciamento e contemperamento tra le esigenze sottese allo svolgimento della funzione parlamentare, da un lato, e le esigenze sottese alla funzione giurisdizionale, dall'altro.
È fuor di dubbio che tanto la funzione parlamentare, quanto la funzione giurisdizionale costituiscano estrinsecazione di poteri di pari rango costituzionale e che tanto l'attività parlamentare, quanto il regolare svolgimento di un processo, meritino, per questo, di ricevere eguale garanzia da parte dell'ordinamento.
Tuttavia, per un membro del Parlamento, l'attività parlamentare, quale prima estrinsecazione del suo potere-dovere di assolvere al mandato parlamentare, ha carattere indefettibile e non può, dunque, essere sacrificata da esigenze di carattere processuale; sotto questo profilo, la funzione giurisdizionale non può e non deve, in effetti, essere anteposta all'esigenza di assicurare il regolare svolgimento della funzione parlamentare.
Risulta quindi senz'altro opportuno e non procrastinabile che il Parlamento intervenga a chiarire e specificare come il legittimo impedimento richiamato dall'articolo 420-ter del codice di procedura penale possa consistere anche, per un membro del Parlamento, nell'esercizio dell'attività parlamentare stessa.
Per tale ragione, ritengo, dunque, di dover presentare la presente proposta di legge, con la quale - intervenendo sul testo dell'articolo 420-ter del codice di procedura penale mediante l'aggiunta di un comma - si dispone espressamente che l'esercizio dell'attività parlamentare costituisce legittimo impedimento a comparire ai sensi e per gli effetti della norma in parola.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 420-ter del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«5-bis. L'esercizio dell'attività parlamentare costituisce legittimo impedimento a comparire».
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
La I Commissione, esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 889 Consolo ed abbinate, recante «Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza»,
tenuto conto delle finalità del provvedimento, che l'articolo 1 individua nell'esigenza di assicurare il sereno svolgimento delle funzioni attribuite dalla Costituzione e dalla legge al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri,
preso atto del carattere transitorio delle disposizioni recate dal testo unificato con particolare riguardo al limite dell'ambito temporale del provvedimento, che il comma 1 dell'articolo 1 fissa in diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso ed al riferimento all'approvazione di una legge costituzionale organica sulle prerogative del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri e sulle modalità di partecipazione degli stessi ai processi penali, di cui al medesimo comma 1,
considerato che le disposizioni recate dal testo unificato sono riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», che la lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,
evidenziato che i commi 2 e 3 dell'articolo 1 fanno riferimento al Presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri in qualità di imputati o parti offese,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
si valuti l'opportunità di eventualmente escludere che costituisca ragione di obbligatorio rinvio dell'udienza l'ipotesi in cui il Presidente del Consiglio o il ministro rappresentino la parte offesa.

Testo unificato della Commissione
Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza
Art. 1.
1. Soppresso.
2. Per il Presidente del Consiglio dei ministri costituisce legittimo impedimento, ai sensi dell'articolo 420-ter del codice di procedura penale, a comparire nelle udienze dei procedimenti penali, quale imputato o parte offesa, il concomitante esercizio di una o più delle attribuzioni previste dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, dagli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, e dal regolamento interno del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 1993, e successive modificazioni, delle attività preparatorie e consequenziali, nonché di ogni attività comunque connessa alle funzioni di governo.
3. Per i Ministri l'esercizio delle attività previste dalle leggi e dai regolamenti che ne disciplinano le attribuzioni costituisce legittimo impedimento, ai sensi dell'articolo 420-ter del codice di procedura penale, a comparire nelle udienze dei procedimenti penali quali imputati o parti offese.
4. Quando ricorrono le ipotesi di cui ai commi precedenti, il giudice, su richiesta di parte, rinvia il processo ad altra udienza.
5. Ove gli uffici di appartenenza attestino che l'impedimento è continuativo in relazione alle funzioni svolte, il giudice rinvia ad udienza successiva al periodo indicato. Ciascun rinvio non può essere superiore a sei mesi.
6. Il corso della prescrizione rimane sospeso per l'intera durata del rinvio, secondo quanto previsto dall'articolo 159, primo comma, numero 3), del codice penale, e si applica il terzo comma del medesimo articolo 159 del codice penale.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 2.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.